Abbandonare i rifiuti costa caro. È reato per tutti – ammenda da 1000 a 10 mila euro fino al doppio

Anche l’abbandono di rifiuti da parte di comuni cittadini costituisce, al pari di quello posto in essere da titolari di enti e imprese, un reato. Le nuove norme hanno infatti riformulato le punizioni previste, sostituendo alla mera sanzione amministrativa pecuniaria una ammenda dal più robusto contenuto economico. Ma scattano anche garanzie processuali e sanzioni ridotte.

Dal 10 ottobre 2023 anche l’abbandono di rifiuti effettuato da parte di comuni cittadini costituisce, al pari di quello posto in essere da titolari di enti ed imprese, un reato. La legge 9 ottobre 2023 n. 137 (di conversione del dl 105/2023) ha infatti riformulato le punizioni previste dall’articolo 255 del dlgs 152/2006 a carico di “chiunque” si disfi in tal modo di rifiuti, sostituendo alla mera sanzione amministrativa pecuniaria una ammenda dal più robusto contenuto economico. Ma la trasformazione da illecito amministrativo ad illecito penale (nello specifico, contravvenzionale) della fattispecie non appare essere garanzia di maggior potere preventivo e repressivo dello Stato nei confronti di condotte offensive per l’ecosistema. Con il passaggio dal regime amministrativo a quello penale, scattano infatti anche per la nuova categoria di presunti responsabili dell’abbandono sia le garanzie processuali sull’onere della prova sia la possibilità di avvalersi del meccanismo agevolato di estinzione dell’illecito previsto dallo stesso Codice ambientale.

La nuova configurazione dell’illecito. Come ricordato da ultimo dalla Corte di Cassazione, con sentenza 33423/2023, la disciplina in materia di abbandono o deposito irregolare di rifiuti risulta dalla combinazione tra l’articolo 255, comma 1 e l’articolo 256, comma 2 del dlgs 152/2006. Il primo articolo, infatti, prevede sanzioni a carico di qualunque soggetto che, non agendo sotto il titolo di una specifica attività, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette in acque superficiali o sotterranee in violazione delle disposizioni di riferimento dello stesso dlgs 152/2006; il secondo prevede invece sanzioni più grevi quando la stessa condotta è posta in essere da “titolari di imprese ed ai responsabili di enti”. Prima della neo legge 137/2023 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236) la distinzione fondamentale tra le due fattispecie era la diversa natura delle disposizioni sanzionatorie: sanzione pecuniaria amministrativa da 300 a 3 mila euro (aumentata fino al doppio per i rifiuti pericolosi) ex art. 255; arresto fino a 2 anni più ammenda fino a 26 mila euro in caso di rifiuti pericolosi ex art. 256.

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