Anche l’abbandono di rifiuti da parte di comuni cittadini costituisce, al pari di quello posto in essere da titolari di enti e imprese, un reato. Le nuove norme hanno infatti riformulato le punizioni previste, sostituendo alla mera sanzione amministrativa pecuniaria una ammenda dal più robusto contenuto economico. Ma scattano anche garanzie processuali e sanzioni ridotte.
Dal 10 ottobre 2023 anche l’abbandono di rifiuti effettuato da parte di comuni cittadini costituisce, al pari di quello posto in essere da titolari di enti ed imprese, un reato. La legge 9 ottobre 2023 n. 137 (di conversione del dl 105/2023) ha infatti riformulato le punizioni previste dall’articolo 255 del dlgs 152/2006 a carico di “chiunque” si disfi in tal modo di rifiuti, sostituendo alla mera sanzione amministrativa pecuniaria una ammenda dal più robusto contenuto economico. Ma la trasformazione da illecito amministrativo ad illecito penale (nello specifico, contravvenzionale) della fattispecie non appare essere garanzia di maggior potere preventivo e repressivo dello Stato nei confronti di condotte offensive per l’ecosistema. Con il passaggio dal regime amministrativo a quello penale, scattano infatti anche per la nuova categoria di presunti responsabili dell’abbandono sia le garanzie processuali sull’onere della prova sia la possibilità di avvalersi del meccanismo agevolato di estinzione dell’illecito previsto dallo stesso Codice ambientale.