Acconto Irpef a rate per (quasi) tutti

Oltre il 90% delle persone fisiche con partita Iva, circa 3,5 milioni di contribuenti, potranno rateizzare il secondo acconto delle imposte.Risulta quindi praticamente ininfluente il limite massimo di ricavi e compensi fissato 170mila euro come requisito per fruire della disposizione stabilito nella normativa di riferimento ovvero all’articolo 4 del dl 145/2023, il decreto anticipi (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2023, n.244) collegato alla manovra 2024. Analizzando infatti le statistiche sulle dichiarazioni fiscali 2022 per l’anno d’imposta 2021 (l’ultimo monitorato) presenti sul sito del dipartimento delle finanze del Mef, su 3,69 milioni di persone fisiche con partita iva, quasi il 93% (pari a circa 3,4 milioni di soggetti) hanno un volume d’affari sotto i 175 mila euro (non vi è un dato esplicitato a 170 mila euro). Ad un risultato anche più rilevante si arriva se si guarda al reddito complessivo con quasi il 98% delle persone fisiche con partita Iva (circa 3,6 milioni di soggetti) sotto i 150 mila euro (anche in questo caso non esiste una valorizzazione a 170 mila euro). In poche parole quindi, benché vi sia una limitazione normativa a 170 mila euro di ricavi e compensi, l’agevolazione abbraccerà praticamente tutte le persone fisiche con partita Iva e si limiterà ad escludere solo le ditte individuali, imprese e professionisti, ad “altissimo fatturato” (che, dati i volumi, potenzialmente potrebbero anche non essere interessati alla dilazione).

La norma in fase test. Come da incipit della norma, la disposizione è sostanzialmente in fase di prova, si applicherà in questa forma solo nel 2023 ed unicamente nei confronti delle persone fisiche con partita Iva che avranno la possibilità di effettuare effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, non più entro il 30 novembre 2023 ma entro il 16 gennaio del 2024, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. La disposizione è nata focalizzata per permettere la dilazione unicamente delle imposte e non quella dei contributi come chiaramente anche indicato poi nella normativa che esclude espressamente dal frazionamento a rate i contributi previdenziali e assistenziali dei premi assicurativi Inail. Va detto che sebbene l’agevolazione generi delle complessità dal punto di vista gestionale dei versamenti, stabilendo scadenze e modalità differenziate tra il pagamento delle imposte e quello dei contributi, è pur vero che tale “doppio binario” da sempre caratterizza la gestione dei versamenti dei professionisti con casse private che liquidano i contributi con apposite dichiarazioni agli enti e versano i relativi importi dovuti con scadenze praticamente mai coincidenti con quelle delle imposte. Sostanzialmente quindi la “separazione” dei versamenti riguarderà solo i soggetti Inps, sia quelli iscritti alla gestione artigiani e commercianti sia quelli della gestione separata. Va inoltre evidenziato che sebbene da un lato sarebbe stato di aiuto alla partite Iva la possibilità di poter corrispondere a rate anche la parte previdenziale Inps poiché in molti casi componente preponderante dei versamenti del 30 novembre rispetto alle imposte (come per i forfettari che hanno un regime sostanzialmente contributivo ovvero pagano più contributi che imposte), dall’altro lato nel primo anno di applicazione traslare il versamento di contributi nell’annualità successiva avrebbe determinato la perdita della deduzione della posta previdenziale nel 2023 con conseguente incremento delle imposte di competenza.
(Fonte Italia Oggi 21/10/2023)

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